Pratiche di prevenzione incendi

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Il CPI è rilasciato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’elenco delle attività soggette a CPI era contenuto nella tabella del D.M 16 febbraio 1982 ora modificata,
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R 151/2011, riguardante lo schema di regolamento per
la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi e le nuove tabelle di classificazione.
Il nuovo regolamento suddivide le attività in tre categorie di rischio : A- B- C. Le stesse sono state
individuate in ragione della gravità di rischio, della dimensione o del grado di complessità che
contraddistingue l’attività.

Per ottenere le autorizzazioni antincendio, per tutte le attività e per tutte le categorie di rischio, è necessario elaborare
un progetto antincendio. A seconda della categoria di appartenenza il progetto può richiedere o meno l’ approvazione
da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.


Categoria A: sono attività a basso rischio e contraddistinte da un limitato livello di complessità. Per le attività che
rientrano in questa categoria è stata eliminata l’approvazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e
l’attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) redatta da un
professionista iscritto agli elenchi delle legge 818/84. Entro 60 giorni il Comando può uscire a campione per effettuare
i controlli.


Categoria B: sono attività a medio rischio, caratterizzate da un maggiore livello di complessità rispetto alla categoria
precedente. In questo caso è necessario depositare il progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che
valuterà la conformità dei progetti rispetto ai criteri di sicurezza antincendio e, entro 60 giorni, si pronuncerà sull’esito
della pratica.
L’attività può poi cominciare previa presentazione di SCIA. Entro 60 giorni il Comando può uscire a campione per
effettuare i controlli.


Categoria C: sono attività altamente complesse, in questo caso è necessario depositare il progetto al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco che ne valuterà la conformità rispetto ai criteri di sicurezza antincendio e, entro 60
giorni, si pronuncerà sull’esito della pratica. A seguito dell’approvazione, si procederà con le eventuali modifiche
richieste e successivamente si depositerà la SCIA. Entro 60 giorni il Comando effettuerà il sopralluogo.
In caso di carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, entro lo stesso termine, il Comando
adotterà provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti, ad
eccezione dei casi in cui l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa antincendio entro un termine di 45
giorni.

Deroga: qualora le attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi presentino caratteristiche tali da non consentire il
rispetto dei requisiti tecnici antincendio, i titolari dell’attività, possono presentare istanza di deroga rispetto alle
normative antincendio. Il Comando esaminata l’istanza la inoltra alla Direzione regionale entro 30 giorni.
La Direzione Regionale, dopo averla consultata con il comitato tecnico per la prevenzione incendi, si pronuncia entro
60 giorni e ne da comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco e al richiedente. In questo caso la procedura
autorizzativa è indipendente dalla categoria di appartenenza e si procederà come se l’attività di rischio fosse
in categoria C.


Rinnovi: Il titolare dell’attività è tenuto ad inviare al Comando richiesta di rinnovo periodico di conformità ogni 5 anni
per le attività 74 e 75 e ogni 10 anni per l’attività 72 e 77.
La richiesta deve essere effettuata entro la scadenza tramite una dichiarazione di Nulla Mutato che attesta l’assenza
di variazione alle condizioni di sicurezza antincendio e corredata da una asseverazione, da parte di un professionista,
che attesti il buon funzionamento degli impianti fissi antincendio. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai
prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere in costruzione, ove installati, finalizzati a
garantire la resistenza al fuoco .

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