Autorizzazioni ambientali

Gli antichi romani, che ci hanno lasciato in eredità le fonti del diritto, avevano un‟espressione particolare “ignorantia legis non excusat”, che significa letteralmente “l’ignoranza della legge non scusa” e sta a significare l‟obbligo di osservare una legge, una volta emanata, anche se non la conosciamo.

Noi oggi diciamo che “la legge non ammette ignoranza”.

È pertanto necessario conoscere le leggi per poterle osservare e così evitare le sanzioni che esse prevedono per chi le trasgredisce.

Di seguito si riportano i principali adempimenti normativi ambientali per i quali PERFORMA offre consulenza tecnica specialistica.

Gli adempimenti indicati sono quelli principali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, escludendo quella regionale.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  (A.U.A.)

Recentemente la materia ha visto un'importante riforma. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il 15 febbraio 2013, in via definitiva, il regolamento attuativo che regola la nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in attuazione all'articolo 23 del D.L. 9/2/2012 n° 5  "Semplifica Italia".

La riforma ha carattere semplificativo, infatti fino ad oggi le imprese dovevano rivolgersi a distinte Amministrazioni (ARPA, Regioni, Province, Comuni, Autorità di bacino ecc.) per ottenere le diverse autorizzazioni ambientali necessarie per attività produttiva, le quali erano oltretutto rilasciate con periodi di validità differenti fra loro.

La nuova Autorizzazione Unica sostituisce fino a sette diverse procedure e in particolare:

 1. autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 124-127 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) es.: acque reflue, scarichi industriali, acque meteoriche contaminate

 2. comunicazione preventiva per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 112 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006)

 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006)

 4. autorizzazione generale per impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico

 5.comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico

 6.autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione di cui al D. Lgs. 92/1999

 7.comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006)

Le Regioni e le Province Autonome possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ricompresi nell’AUA.

Il nuovo procedimento per l’AUA comporterà una semplificazione notevole in termini di riduzione dei tempi burocratici nonché di riduzione delle spese istruttorie.

 

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